DPCM 04/03/20: quale applicazione per la formazione sui luoghi di lavoro?
Il DPCM emanato nella giornata di ieri riguardante ulteriori misure di contrasto e contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19 (in allegato) è intervenuto all’art.1 lettera d) disponendo la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza di corsi professionali, sino al 15 marzo 2020.
Il testo del decreto sembra chiaro nel disporre uno stop a tutte le attività didattiche che non siano svolte a distanza o per particolari ambiti connessi con le professioni sanitarie.
Precisando che per formazione professionale è pacificamente ricompresa anche la formazione continua, un dubbio sull’applicazione del decreto in oggetto potrebbe porsi per la formazione effettuata sui luoghi di lavoro, dove sembrano prevalere problematiche differenti rispetto a quelle che si intende affrontare nella lettera d) dell’art. 1 riconducibili al mantenimento della capacità produttiva aziendale e che potrebbero essere ricondotte all’obbligo di adozione delle misure dell’allegato 1 al DPCM.
Sul punto auspichiamo indicazioni più specifiche da parte di Regioni e Fondi Interprofessionali.